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Articolo 542 del Codice Civile

L’ art. 542 del Codice Civile è rubricato “ Concorso di coniuge e figli”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 542 del Codice Civile italiano:

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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