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Articolo 2505 quater del Codice Civile

L’ art. 2505 quater del Codice Civile è rubricato “Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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