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Articolo 1322 del Codice Civile

L’ art. 1322 del Codice Civile è rubricato “Autonomia contrattuale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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