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Articolo 1380 del Codice Civile

L’ art. 1380 del Codice Civile è rubricato “Conflitto tra più diritti personali di godimento“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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