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Articolo 2645 del Codice Civile

L’ art. 2645 del Codice Civile è rubricato “Altri atti soggetti a trascrizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall’articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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