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Articolo 1237 del Codice Civile

L’ art. 1237 del Codice Civile è rubricato “Restituzioni volontaria del titolo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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