Novità

21 Agosto 2026
Seguici
0

Carrello

Nessun prodotto nel carrello.

Hai necessità di una consulenza legale? Accedi all’area dedicata

AvvocatoDigitale.comBlogCodice StradaArticolo 105 del Codice della strada

Articolo 105 del Codice della strada

L’articolo 105 del Codice della Strada è rubricato “Traino di macchine agricole“.

Ecco il testo: 

1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall’articolo 104, comma 8.

2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.

3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di disposivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.