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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 789 del Codice di procedura civile

Articolo 789 del Codice di procedura civile

L’articolo 789 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Progetto di divisione e contestazioni su di esso”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.

Il decreto è comunicato alle parti.

Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell’articolo 187.

In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti.



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