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Articolo 640 del Codice Civile

L’ art. 640 del Codice Civile è rubricato “ Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 640 del Codice Civile italiano:

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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