Articolo 43 della Costituzione Italiana
L’articolo 43 della Costituzione.
Ecco il testo:
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o
di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
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