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Articolo 2962 del Codice Civile

L’ art. 2962 del Codice Civile è rubricato “Compimento della prescrizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l’ultimo giorno del termine.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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