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Articolo 8 del Codice della Strada

L’articolo 8 del Codice della Strada è rubricato “Circolazione nelle piccole isole“.

Ecco il testo: 

1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell’isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.

2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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