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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 622 del Codice di procedura civile

Articolo 622 del Codice di procedura civile

L’articolo 622 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Opposizione della moglie del debitore”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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