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Articolo 85 del Codice Civile

L’articolo 85 del Codice Civile è rubricato “Interdizione per infermità di mente”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 85 del Codice Civile italiano: 

Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.

Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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