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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 646 del Codice di procedura civile

Articolo 646 del Codice di procedura civile

L’articolo 646 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l’atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell’art. 430 all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente.

In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’opposizione.

Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l’opponente può chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell’istanza, deve essere notificato alla controparte.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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