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Articolo 2605 del Codice Civile

L’ art. 2605 del Codice Civile è rubricato “ Controllo sull’attività dei singoli consorziati “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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