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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 271 del Codice di procedura civile

Articolo 271 del Codice di procedura civile

L’articolo 271 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Costituzione del terzo chiamato”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter.

Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi degli articoli 171-bis, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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