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Articolo 1636 del Codice Civile

L’ art. 1636 del Codice Civile è rubricato “Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se l’affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l’affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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