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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 640 del Codice di procedura civile

Articolo 640 del Codice di procedura civile

L’articolo 640 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rigetto della domanda”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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