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Articolo 328 del Codice Civile

L’articolo 328 del Codice Civile è rubricato “Nuove nozze”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 328 del Codice Civile italiano:

Il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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