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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 336 del Codice di procedura civile

Articolo 336 del Codice di procedura civile

L’articolo 336 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Effetti della riforma o della cassazione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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