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Articolo 1691 del Codice Civile

L’ art. 1691 del Codice Civile è rubricato “Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordine“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all’ordine o la ricevuta di carico all’ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo.

In tal caso il vettore è esonerato dall’obbligo di dare avviso dell’arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l’indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.

Il possessore del duplicato della lettera di vettura all’ordine o della ricevuta di carico all’ordine, deve restituire il titolo al vettore all’atto della riconsegna delle cose trasportate.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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