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AvvocatoDigitale.comBlog346/1990Articolo 60 del D.lgs. 346/1990

Articolo 60 del D.lgs. 346/1990

L’articolo 60 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato “Rinvio”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell’imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56, 56-bis e 57, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l’applicazione dell’imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell’imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell’art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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