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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1 del Codice Civile

Articolo 1 del Codice Civile

L’articolo 1 del del Codice Civile é rubricato con il nome “Capacità giuridica” .

Indica la definizione di capacità giuridica e che si acquista al momento della nascita. In più al secondo comma  indica che i diritti spettanti al concepito hanno effetto e vengono subordinati all’evento nascita. Interessante sotto il profilo successorio questo secondo comma dato che esemplificando: X, figlio di due genitori è stato concepito, viene alla vita per pochi secondi e poi muore. In questo caso X è nato e poi morto e per questo ha acquisito i diritti successori spettanti (trasmissione, appresentazione, sostituzione e accrescimento).   

Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 1 del Codice Civile italiano: 

La capacitá giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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