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16 Ottobre 2026
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Articolo 1007 del Codice Civile

L’ art. 1007 del Codice Civile è rubricato “Rovina parziale di edificio accessorio”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l’edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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