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Articolo 1013 del Codice Civile

L’ art. 1013 del Codice Civile è rubricato “Spese per le liti”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l’usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall’usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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