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Articolo 1021 del Codice Civile

L’ art. 1021 del Codice Civile è rubricato “ Uso”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Chi ha diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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