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Articolo 1030 del Codice Civile

L’ art. 1030 del Codice Civile è rubricato “Prestazioni accessorie”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare , salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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