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Articolo 1033 del Codice Civile

L’ art. 1033 del Codice Civile è rubricato “Obbligo di dare passaggio alle acque”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.

Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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