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Articolo 1057 del Codice Civile

L’ art. 1057 del Codice Civile è rubricato “Passaggio di vie funicolari”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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