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Articolo 1059 del Codice Civile

L’ art. 1059 del Codice Civile è rubricato “Servitù concessa da uno dei comproprietari”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l’hanno anch’essi concessa unitamente o separatamente.

La concessione, però fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all’esercizio del diritto concesso.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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