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Articolo 1065 del Codice Civile

L’ art. 1065 del Codice Civile è rubricato “Esercizio conforme al titolo o al possesso”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso.

Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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