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Articolo 1066 del Codice Civile

L’ art. 1066 del Codice Civile è rubricato “Possesso delle servitù”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell’anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell’ultimo godimento.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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