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Articolo 110 del Codice Civile

L’articolo 110 del Codice Civile è rubricato “Celebrazione fuori della casa comunale”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 110 del Codice Civile italiano: 

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’articolo 107.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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