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Articolo 1110 del Codice Civile

L’ art. 1110 del Codice Civile è rubricato “Rimborso di spese“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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