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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1121 del Codice Civile

Articolo 1121 del Codice Civile

L’ art. 1121 del Codice Civile è rubricato “Innovazioni gravose o voluttuarie“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o carattere abbia voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intende sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto ei primo comma i condomini o aventi causa loro possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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