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Articolo 1125 del Codice Civile

L’ art. 1125 del Codice Civile è rubricato “Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Breve spiegazione:

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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