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Articolo 1149 del Codice Civile

L’ art. 1149 del Codice Civile è rubricato “Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell’articolo 821.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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