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Articolo 1154 del Codice Civile

L’ art. 1154 del Codice Civile è rubricato “Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

A colui che ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa non giova l’erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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