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Articolo 1157 del Codice Civile

L’ art. 1157 del Codice Civile è rubricato “Possesso di titoli di credito“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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