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16 Ottobre 2026
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Articolo 1160 del Codice Civile

L’ art. 1160 del Codice Civile è rubricato “Usucapione delle universalità di mobili“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’usucapione di un’universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.

Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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