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Articolo 1161 del Codice Civile

L’ art. 1161 del Codice Civile è rubricato “Usucapione dei beni mobili“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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