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Articolo 1174 del Codice Civile

L’ art. 1174 del Codice Civile è rubricato “Carattere patrimoniale della prestazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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