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Articolo 1179 del Codice Civile

L’ art. 1179 del Codice Civile è rubricato “Obbligo di garanzia“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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