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Articolo 1186 del Codice Civile

L’ art. 1186 del Codice Civile è rubricato “Decadenza dal termine“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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