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Articolo 119 del Codice Civile

L’articolo 119 del Codice Civile è rubricato “Interdizione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 119 del Codice Civile italiano: 

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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