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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1195 del Codice Civile

Articolo 1195 del Codice Civile

L’ art. 1195 del Codice Civile è rubricato “Quietanza con imputazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un’imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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