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16 Ottobre 2026
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Articolo 1205 del Codice Civile

L’ art. 1205 del Codice Civile è rubricato “Surrogazione parziale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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