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17 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1207 del Codice Civile

Articolo 1207 del Codice Civile

L’ art. 1207 del Codice Civile è rubricato “Effetti“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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