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Articolo 1210 del Codice Civile

L’ art. 1210 del Codice Civile è rubricato “Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito.

Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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